IL TRIBUNALE
   Nella   causa   n. 227446/06   vertente  tra  Florindo  Antoniozzi
elettivamente  domiciliato  in  Roma  via  della Bella Villa n. 66/D,
presso  lo  studio  degli  avv.  Tatiana  Tarli  che lo rappresenta e
difende   giusta   mandato   a  margine  del  ricorso,  ricorrente  e
Universita'   degli  studi  «La  Sapienza»,  in  persona  del  legale
rappresentante  pro  tempore elettivamente domiciliata in Roma, viale
Angelico  n. 38,  presso  lo studio dell'avv. Luigi Napoletano giusta
procura  a margine della memoria difensiva resistente nonche' Azienda
Policlinico  Umberto  I di Roma, in persona del legale rappresentante
pro   tempore  elettivamente  domiciliata  in  Roma,  corso  Vittorio
Emanuele  II  n. 282/284  presso lo studio dell'avv. Luigi Napoletano
giusta   procura   in  calce  al  ricorso  notificato  resistente,  a
scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 4 giugno 2008, ha
pronunciato la seguente ordinanza.
   Premesso  che  il  ricorrente  ha stipulato il 5 dicembre 2001 con
l'Azienda  Policlinico  Umberto  I  un  contratto a tempo determinato
avente  ad  oggetto  il  conferimento  di  un  incarico  di direttore
amministrativo  dell'azienda  ospedaliera  convenuta  della durata di
cinque anni.
   Il   15  luglio  2005  con  decreto  il  rettore  dell'Universita'
convenuta provvedeva alla nomina del nuovo direttore generale.
   Il  ricorrente  proponeva, cosi', ricorso chiedendo l'accertamento
dell'inadempimento  dell'azienda ospedaliera al contratto stipulato e
l'illegittimita'   del  recesso,  nonche'  la  condanna  delle  parti
convenute  in solido alla corresponsione di tutte le retribuzioni dal
2  agosto  2005  al 3 gennaio 2007 per complessivi € 245.557,19,
oltre  accessori, in via subordinata chiedeva la condanna delle parti
convenute   alla   corresponsione   dell'indennita'  supplementare  e
dell'indennita'  di  mancato  preavviso.  In  ogni  caso  chiedeva la
condanna  delle  parti convenute alla corresponsione del risarcimento
del  danno  per  la  dequalificazione  e  il  demansionamento, per la
perdita  di  chances  e per il danno esistenziale e biologico subito,
oltre alla condanna alle differenze retributive maturate in relazione
alle superiori mansioni rivestite di direttore generale.
   Si  costituivano  le  parti  convenute  chiedendo  il  rigetto del
ricorso.
   In  relazione  ai  profili  di  incostituzionalita'  dell'art. 15,
Regione  Lazio n. 18 del 1994 eccepiti dalla parte ricorrente, questo
giudice,   ritiene   di   sollevare   in   proposito   questione   di
costituzionalita'.
Rilevanza dell'art. 15, legge della Regione Lazio n. 18 del 1994.
   Ai fini del giudizio di rilevanza e' indispensabile effettuare una
sintetica ricostruzione del quadro normativo applicabile.
   L'azienda   ospedaliera  convenuta  ha  autonoma  personalita'  di
diritto  pubblico  in  forza  del d.l. n. 341 del 1999, convertito in
legge  n. 453 del 1999. Il d.lgs. n. 517 del 1999 ha disciplinato poi
i  rapporti  tra S.S.N. e Universita', prevedendo protocolli d'intesa
stipulati  tra  regioni  e  universita'  in conformita' a linee guida
contenute  in  atti  di indirizzo e coordinamento. Nel caso di specie
esse  sono  contenute  nel d.P.C.m. del 24 maggio 2001. Il protocollo
d'intesa  di  cui  all'art.  l,  d.lgs.  n. 517  tra  regione Lazio e
Universita'  convenuta,  stipulato  il  2 settembre 2002, fa espresso
rinvio  per  la  disciplina  e  la  regolamentazione  della struttura
verticistica aziendale agli art. 3 e ss. del d.lgs. n. 502 del 1992.
   Ai   sensi  dell'art.  2  comma  8,  d.lgs.  n. 517,  «Le  aziende
ospedaliere   universitarie   integrate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale  di  cui  al comma 2, lettera a), operano secondo modalita'
organizzative  e gestionali determinate dall'azienda in analogia alle
disposizioni   degli  articoli  3,  3-bis.  3-ter  e  4  del  decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni».
   Secondo  il  d.lgs.  da ultimo richiamato, art. 3, comma 1-quater,
«Sono  organi  dell'azienda  il  direttore  generale  e  il  collegio
sindacale. Omissis..
   Il direttore generale e' responsabile della gestione complessiva e
nomina  i  responsabili  delle  strutture  operative dell'azienda. Il
direttore   generale  e'  coadiuvato,  nell'esercizio  delle  proprie
funzioni,  dal  direttore  amministrativo  e dal direttore sanitario.
1-quinquies.  Il  direttore  amministrativo  e il direttore sanitario
sono nominati dal direttore generale.
   Essi  partecipano  unitamente  al direttore generale, che ne ha la
responsabilita',   alla   direzione  dell'azienda,  assumono  diretta
responsabilita'  delle  funzioni  attribuite  alla  loro competenza e
concorrono, con la formulazione di proposte e pareti, alla formazione
delle decisioni della direzione generale».
   L'art.  3-bis,  comma  8  prevede:  «Il  rapporto  di  lavoro  del
direttore  generale,  del  direttore  amministrativo  e del direttore
sanitario  e'  esclusivo  ed  e'  regolato  da  contratto  di diritto
privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni,
rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del
libro  quinto  del  codice  civile. La regione disciplina le cause di
risoluzione  del  rapporto  con  il  direttore  amministrativo  e  il
direttore  sanitario».  Lo  stesso  contratto  individuale  di lavoro
stipulato dal ricorrente rinvia agli articoli 3, 3-bis, 3-ter e 4 del
decreto  legislativo  n. 502  del  1992  e  successive modificazioni,
nonche' alla legge regionale.
   La   legge   della   regione  Lazio  n. 18  del  1994,  intitolata
«Disposizioni  per  il  riordino  del servizio sanitario regionale ai
sensi  del  d.lgs.  n. 502  del  1992  e  successive  modificazioni e
integrazioni.  Istituzione  delle  aziende  unita' sanitarie locali e
delle   aziende   ospedaliere»,   all'art.  15,  rubricato  direttore
amministrativo  e  direttore  sanitario», al comma 6 prevede che: «Il
direttore   amministrativo   e   il   direttore   sanitario   cessano
dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore
generale e possono essere riconfermati».
   Questo  giudice  ritiene  che la disposizione da ultimo richiamata
debba  trovare  applicazione anche all'azienda ospedaliera convenuta,
sia  in  virtu'  del richiamo effettuato dall'art. 2, comma 8, d.lgs.
n. 517,  sia  in  forza del richiamo espresso contenuto nel contratto
individuale di lavoro stipulato dal ricorrente.
   La  norma censurata preclude l'accoglimento della domanda proposta
di  risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del
contratto stipulato dalle parti. Di contro, l'eventuale dichiarazione
di  incostituzionalita'  della norma appena riportata, nella parte in
cui   dispone   per  legge  la  cessazione  anticipata  e  automatica
dell'incarico,  renderebbe,  infatti, illegittimo il provvedimento di
revoca dell'incarico stesso con conseguente diritto del ricorrente al
risarcimento del danno.
   Si  ritiene,  del  resto  che,  della  norma  in  esame,  per come
formulata,  non  siano  inoltre prospettabili interpretazioni diverse
costituzionalmente   orientate   che   consentano  al  ricorrente  di
ottenere,    a    prescindere    da   una   espressa   pronuncia   di
incostituzionalita',    la   ricostituzione   del   rapporto   e   la
riassegnazione dell'incarico.
   A  tale  conclusione  si ritiene di pervenire, nonostante la Corte
costituzionale  abbia  da  ultimo dichiarato incostituzionali (con le
sentenze  n. 103  e  104  del  2007)  altre disposizioni di legge che
prevedevano  meccanismi  di spoils system analoghi a quello in questa
sede   in   esame,   non   potendo   il   giudice  che  dubiti  della
costituzionalita'  di  una  norma  (che  e'  chiamato  ad  applicare)
estendere  di  propria  iniziativa  il  dictum  della  Corte su altra
fattispecie  ritenuta  analoga  a  quella  oggetto del proprio esame,
dovendo  necessariamente  investire  la  Corte  stessa della relativa
valutazione.
Non manifesta infondatezza.
   Non  ignora  il  giudicante  che il Giudice delle leggi si e' gia'
pronunciato  in  una  fattispecie analoga a quella in esame. La Corte
costituzionale,  infatti,  con la sent. n. 233 del 2006, in relazione
ad  una legge regionale calabrese, che disponeva, in concomitanza con
la  nomina  dei  direttori generali delle aziende ospedaliere o delle
aziende  sanitarie  locali,  la  cessazione  automatica  di direttori
amministrativi  e sanitari delle stesse aziende, ha affermato che gli
effetti  della  nomina di un nuovo direttore generale sugli incarichi
di  direttore  sanitario e amministrativo, non riguarda un'ipotesi di
spoil  system  in  senso tecnico. La Corte ha chiarito «non regola un
rapporto  fondato  sull'intuitus  personae  tra l'organo politico che
conferisce l'incarico ed il soggetto che lo riceve ed e' responsabile
verso  il  primo  dell'efficienza  dell'amministrazione,  ma concerne
l'organizzazione  della struttura amministrativa regionale in materia
sanitaria  e  mira a garantire, all'interno di essa, la consonanza di
impostazione  gestionale  tra  il  direttore  generale  e i direttori
amministrativi e sanitari delle stesse aziende da lui nominati.».
   Successivamente  a tale pronuncia la Corte (con le sentenze n. 103
e  104  del  2007)  ha  affermato  una serie principi di portata piu'
generale  che  inducono  a  ritenere  non manifestamente infondata la
presente questione, anche se gia' delibata in fattispecie analoga.
   La   sent.   n. 104   del  2007,  ora  richiamata,  ha  dichiarato
l'incostituzionalita'   della   norma  che  prevedeva  la  cessazione
automatica   dell'incarico   di   direttore  generale  delle  aziende
sanitarie  locali  o  di  aziende  ospedaliere  al novantesimo giorno
successivo alla prima seduta del Consiglio regionale.
   Detta  pronuncia  se  chiarisce,  da  un  lato,  che  non vi e' un
rapporto  istituzionale  immediato  e  diretto  tra organo politico e
direttori generali della aziende sanitarie locali e ospedaliere, pone
un  veto a che il rapporto di ufficio e di lavoro cessi per una causa
estranea  alle  vicende  del  rapporto  stesso  e  non  sulla base di
valutazioni  concernenti  i  risultati  aziendali o il raggiungimento
degli obiettivi.
   E' del resto da tempo che la Corte costituzionale, con riferimento
ai dirigenti, ha sottolineato che la disciplina privatistica del loro
rapporto  non  ha  abbandonato  le  «esigenze del perseguimento degli
interessi  generali»  (sent.  n. 275  del  2001).  In questa logica i
dirigenti  godono di specifiche garanzie quanto alla verifica che gli
incarichi  siano  assegnati  tenendo  conto  delle attitudini e delle
capacita'   professionali   e   che  la  loro  cessazione  anticipata
dall'incarico  avvenga  in  seguito  all'accertamento  dei  risultati
conseguiti  (sent.  n. 193  del  2002).  Nella sent. n. 104 del 2007,
viene  effettuato,  inoltre,  il  richiamo alla disciplina del giusto
procedimento,  ex  lege  n. 241 del 1990, come modificata dalla legge
n. 15  del  2005,  per il quale il destinatario dell'atto deve essere
informato  dell'avvio  del  procedimento,  avere  la  possibilita' di
intervenire a propria difesa, ottenere un provvedimento motivato.
   Nello  stesso  senso  la  sent. n. 103 del 2007, dove si ribadisce
che:  «deve  ritenersi  necessario  che  sia  comunque  garantita  la
presenza  di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le
parti, nell'ambito del quale, da un lato l'amministrazione esterni le
ragioni  N  connesse  alla  pregresse  modalita'  di  svolgimento del
rapporto  anche in relazione agli obiettivi programmati, per le quali
ritenga  di  non  consentirne  la  prosecuzione  sino  alla  scadenza
contrattualmente  prevista; dall'altro al dirigente sia assicurata la
possibilita'  di  fare  valere  il  diritto di difesa, prospettando i
risultati  delle proprie prestazioni e delle competenze organizzative
esercitate per il raggiungimento degli obiettivi posti».
   Analogamente,  la  norma di cui all'art. 15 comma 6, legge Regione
Lazio,  sembra porsi in violazione dell'art. 97 e 98 Cost. prevedendo
la  cessazione  automatica dall'incarico del direttore amministrativo
entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale.
   La   norma,   analogamente   a   quelle  richiamate  e  dichiarate
incostituzionali,   determinando   una  interruzione  automatica  del
rapporto  di  ufficio ancora in corso prima dello spirare del termine
stabilito  viola, in carenza di garanzie procedimentali, gli indicati
principi   costituzionali,   in   particolare,   il  principio  della
continuita'  dell'azione amministrativa che e' strettamente correlato
a  quello  del buon andamento della azione stessa. E' evidente che la
previsione  di un'anticipata cessazione ex lege del rapporto in corso
impedisce   che   l'attivita'   del  dirigente  possa  espletarsi  in
conformita'   al  modello  di  azione  amministrativa  improntato  al
rispetto  dei  canoni di efficienza e di efficacia nel rispetto degli
indirizzi dati e nel rispetto di un periodo di tempo adeguato.
   Non  solo,  1'art.  15,  comma 6, legge Regione Lazio, ma anche le
disposizioni  di  cui  agli  artt.  3,  3-bis,  3-ter e 4 del decreto
legislativo   n. 502  del  1992  e  successive  modificazioni,  sopra
riportati,  se  letti  in  uno  con  i  principi espressi dalla Corte
costituzionale, inducono a ritenere che il direttore . amministrativo
sia un dirigente non apicale.
   Del  resto  se  non lo e' il direttore generale, a maggior ragione
non  lo e' chi e' allo stesso sottoposto. Si ricorda, inoltre, che in
questo caso non si tratta di incarichi per la direzione di organi, in
quanto  organi  delle aziende sanitarie locali sono solo il direttore
generale  e  il  collegio  dei  revisori (art. 7, legge Regione Lazio
n. 18 del 1994, art. 3, comma 1-quater d.lgs. n. 502 del 1992).
   Non  pare,  poi,  ad  avviso  del giudicante che possa avere senso
l'abolizione   della   cessazione   automatica  dall'incarico  per  i
direttori generali delle aziende sanitarie locali e ospedaliere ed il
mantenimento  dell'automatismo, invece per i dirigenti di sua nomina,
in  nome  di  una  non  meglio identificata «esigenza di garantire la
consonanza di impostazione gestionale». Sul punto si osserva che tale
consonanza non si misura con la contiguita' piu' o meno politica o di
affinita'  di  vedute sull'impostazione della gestione, quanto invece
con  la  verifica dei risultati. La norma in esame si pone, pertanto,
in  contrasto  con i principi costituzionali di ragionevolezza e buon
andamento della pubblica amministrazione.
   Non a caso, infatti, la Corte nella piu' volte citata sent. n. 104
ribadisce  che  il  giudizio  di  ragionevolezza  e di osservanza del
canone  di  buon andamento deve consistere in una valutazione esterna
delle  scelte  legislative  e  la  violazione  del principio del buon
andamento,  per  costante giurisprudenza della Corte, non puo' essere
invocata  se  non  quando si assuma la manifesta irrazionalita' delle
misure  normativamente introdotte rispetto alle finalita' sostanziali
perseguite.  Sotto  tale  profilo  si  osserva  che  l'art. 15, legge
Regione Lazio prevede gia' dei sistemi di verifica del raggiungimento
degli  obiettivi, nel senso di verifica di consonanza di impostazione
gestionale,  al  comma 7, prevedendo la sospensione e la revoca degli
incarichi  dei  direttori  amministrativi  in ipotesi molto ampie che
consentono  tale  verifica.  Se  a  cio'  si  aggiunge  che  comunque
l'incarico   dirigenziale   in   questione   e'   temporaneo,  appare
irragionevole  e sospetta di incostituzionalita' la norma che dispone
la  decadenza  automatica del direttore sanitario all'avvicendarsi di
un nuovo direttore generale.